Statuto del Festival dei Popoli

Statute

Festival dei Popoli – Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale - Ente del Terzo Settore (ETS)

STATUTO

Art. 1) Costituzione e denominazione
Art. 2) Scopo
Art. 3) Persone Associate
Art. 4) Domanda di adesione, ammissione o perdita della qualità di associato/a
Art. 5) Quote associative
Art. 6) Patrimonio ed entrate dell’associazione
Art 7) Organi
Art. 8) Assemblea
Art. 9) Convocazione assemblea
Art. 10) Consiglio direttivo
Art. 11) Convocazione Consiglio direttivo
Art. 12) Presidente
Art. 13) Collegio dei probiviri
Art. 14) Collegio dei revisori
Art. 15) Esercizio sociale
Art. 16) Divieto di distribuzione degli utili
Art. 17) Durata e scioglimento
Art. 18) Clausola arbitrale
Art. 19) Clausola di rinvio

Art. 1 Costituzione e denominazione
È costituita l'associazione denominata “Festival dei Popoli – Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale - Ente del Terzo Settore (ETS) d’ora in avanti “Associazione”.
La sede dell’Associazione è stabilita a Firenze.
Il trasferimento della stessa, purché essa permanga nel comune di Firenze, non comporta la necessità di modifica statutaria e potrà essere effettuato con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Con delibera dell’assemblea delle persone associate potranno anche essere istituite o soppresse sedi secondarie e/o distaccamenti operanti sia in Italia che all’Estero.
La durata della associazione è fissata al 31.12.2050 e l’associazione potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente su delibera della assemblea delle persone socie.

Art. 2 Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale, sociale nonché di promozione di attività nell'ambito della cultura in generale.
In particolare, l'attività avrà per oggetto: l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

a) l’organizzazione di un centro – aperto al pubblico – comprendente una cineteca, una videoteca, una biblioteca ed una fototeca, per la raccolta, la schedatura, l’analisi e lo studio di materiali audiovisivi. A tal fine potrà avvalersi anche della collaborazione di università, fondazioni, centri di ricerca e di documentazione, enti cinematografici e televisivi italiani, stranieri o internazionali.
L’Associazione avrà inoltre il compito di individuare gli strumenti e le tecnologie più adeguate per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di opere e materiali raccolti.
b) l’organizzazione del Festival dei Popoli – Rassegna Internazionale del Film di Documentazione Sociale;
c) l’organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, corsi e master di formazione e studio, rassegne a carattere monografico o retrospettivo;
d) la pubblicazione, anche a carattere periodico, di materiali concernenti l’attività o gli ambiti di interesse dell’Associazione;
e) la promozione e la realizzazione di materiali audiovisivi, anche nella loro fase di ideazione e sviluppo, mediante incontri e dispositivi atti a favorire l’incontro e la collaborazione tra gli addetti ai lavori nazionali ed internazionali.
f) la promozione di circuiti per la programmazione di materiali audiovisivi di documentazione sociale;
g) la diffusione di materiali filmici e in generale audiovisivi di documentazione sociale, direttamente o anche attraverso enti ed istituzioni, pubblici e privati;
h) la collaborazione con enti pubblici e privati per la realizzazione di attività e/o eventi e per ogni e qualsiasi iniziativa possa avere una valenza sociale nell'ambito del proprio settore di intervento.

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la gestione di beni di terzi.
L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L’attività dell’Associazione non ha fini di lucro e per la realizzazione delle finalità istituzionali verrà finanziata attraverso:
a) le quote associative;
b) le sovvenzioni dello Stato;
c) i contributi dell’Unione Europea;
d) i contributi ordinari e straordinari della Regione Toscana;
e) i contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici Locali;
f) le sovvenzioni ed i contributi di altri enti ed associazioni e di singole persone fisiche, anche straniere;
g) ogni altro provento o contributo che pervenga all’Associazione;
h) attività commerciale.

Art. 3 Persone Associate
Possono essere associate persone che per competenza professionale o comprovata capacità siano in grado di contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
L'adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le persone aderenti all’associazione hanno il diritto di:
1. eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
2. essere informate sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
3. essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed i libri sociali obbligatori a norma dell'articolo 15 del D.L.vo 117/2017, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, all'organo amministrativo. Un consigliere ha il diritto di assistere alla predetta consultazione, che dovrà avvenire in orari e con modalità tali da non ostacolare le attività dell'associazione.

Le persone aderenti all’associazione hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
c) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La qualità di associato/a è intrasmissibile a terzi, non è rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio associativo.
Tra le persone associate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, ed a tutte spetta l’elettorato attivo e passivo.
L’associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci/e e persone terze nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 4 Domanda di adesione, ammissione o perdita della qualità di associato/a
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
L’ammissione di nuovi/e associati/e è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea di Soci/e, con il voto favorevole di almeno i due terzi delle persone presenti, senza obbligo di motivazione in caso di mancata accettazione. La decisione dell'assemblea è inappellabile.
Il mancato pronunciamento del Consiglio Direttivo dopo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione a socio/a equivale al rigetto della stessa.

La qualità di Associato/a si perde:
a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il recesso avrà effetto dall’anno solare successivo.
Per soci e socie recedenti restano attive le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.
b) per effetto del mancato pagamento della quota annuale di associazione, al trascorrere di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima;
c) per esclusione deliberata, a seguito di comportamento contrario allo Statuto Associativo od ostile all’Associazione stessa, dal Consiglio Direttivo con decisione motivata, sentite previamente le persone interessate.
d) per decadenza a seguito della non partecipazione all’attività dell’Associazione per almeno due anni consecutivi ovvero per esclusione dovuta a gravi motivi.

Art. 5 Quote associative
L’importo delle quote associative è fissato, ogni anno dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, da titoli e valori mobiliari pubblici e privati, ed altri beni e valori suscettibili di valutazione economica, dagli avanzi netti di gestione.
L’Associazione potrà ricevere eredità (e legati) previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi con beneficio di inventario.
A norma delle leggi vigenti, il Patrimonio, oltre agli eventuali vincoli derivanti dagli atti di donazione e/o dai legati, può essere “destinato” a particolari finalità di carattere istituzionale con delibera del Consiglio Direttivo.
L'Associazione potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell’attività statutaria. Ulteriormente, potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare e amministrare beni mobili ed immobili e beni mobili registrati, quote di partecipazioni in società commerciali e cooperative, enti ed organizzazioni, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni, comitati e consorzi.
Le persone associate potranno effettuare versamenti al fondo di dotazione. Questi potranno essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terze persone, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 7 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea delle persone socie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Collegio delle persone nel ruolo di probiviri;
- il Collegio delle persone nel ruolo di revisori.
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili a scadenza ogni tre anni, così come è gratuita l’attività delle persone componenti l’Associazione, la quale viene prestata con spirito di solidarietà ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le persone associate, è l’organo sovrano dell’associazione stessa, è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell’associazione.
Essa è costituita da tutte le persone associate in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, con il compito di:
a) discutere e approvare il rendiconto annuale;
b) discutere e approvare il preventivo;
c) eleggere le persone costituenti Consiglio Direttivo;
d) eleggere il/la Presidente dell’Associazione;
e) eleggere il Collegio dei Probiviri e dei Revisori.

L’assemblea potrà anche essere convocata dal/dalla Presidente, su richiesta dello stesso, dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/10 (un decimo) delle persone socie, ogni volta che se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, per:
1) deliberare sulle modifiche dello statuto;
2) deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente che viene assistito/a dal/dalla Segretario/a per la redazione dei relativi verbali che può essere scelto anche fra persone non associate.
In caso di assenza o impedimento del/della Presidente, le Assemblee saranno presiedute da uno/a Vice-Presidente.
L’assemblea potrà nominare un/a Presidente onorario/a che non avrà alcun potere deliberativo.
E’ possibile l’intervento degli associati in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve essere inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, sul verbale.

Art. 9 Convocazione assemblea
L’avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all’ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del/della Presidente, alla totalità di Soci/e e dovrà pervenire loro con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data proposta.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
L’Assemblea può validamente deliberare solo in merito ai punti indicati nell’ordine del giorno, salvo risulti presente o rappresentata la totalità di Soci/e.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà delle persone associate e deliberano con il voto favorevole della metà più una delle persone presenti per i punti di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 8.
Le medesime assemblee sono valide, in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei/delle partecipanti, e deliberano con il voto favorevole della metà più una dei/delle votanti, per i punti di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 8.
In ogni caso per le modifiche statutarie, punto f) dell'art. 8, occorre il voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) delle persone associate sia in prima che in seconda convocazione, e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) delle persone associate sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea può revocare le cariche sociali con deliberazione motivata presa a maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. In tal caso l’Assemblea elegge le nuove cariche sociali decadute, che durano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri.
Ciascun/a Associato/a ha diritto ad un voto.
Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza.
Ciascun/a Associato/a può delegare la partecipazione in Assemblea solo ad altri/e Associati/e.
Nessun/a Associato/a più ricevere più di due deleghe.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal/dalla Presidente, dal/dalla Segretario/a, ed eventualmente dagli scrutatori e scrutatrici in caso di votazioni.

Art. 10 Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), includendo il/la Presidente dell’Associazione, e ha il compito di:
a) amministrare l’Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria;
b) di predisporre il programma annuale di attività dell’Associazione curandone l’attuazione;
c) di redigere il rendiconto annuale e il preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
d) di provvedere alla nomina di Direttore/Direttrice secondo le normative vigenti relativamente all’attribuzione di incarichi professionali indicandone anche le mansioni;
e) approvare il programma annuale presentato da Direttore/Direttrice, da proporre all’Assemblea;
f) nominare, su proposta di Direttore/Direttrice, un Comitato Internazionale di Esperti/e che collabori con l’Associazione;
g) nominare, su proposta di Direttore/Direttrice, una Commissione organizzativa per la Rassegna annuale e altri eventuali Gruppi di lavoro con specifiche finalità;
h) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi Soci/e;
i) escludere l'associato a norma dell'articolo 4 lettera c);
l) assolvere agli altri compiti e funzioni demandategli dal presente Statuto.
Il coordinamento e l’esecuzione di specifiche deliberazioni o di programmi settoriali possono essere delegati a singole persone membri del Comitato Direttivo, ferme restando le competenze degli altri organi statutari.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal/dalla Presidente. Le sue sedute sono valide con la presenza di più della metà delle persone che lo compongono. Esso delibera a maggioranza delle persone presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze qualificate.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, le persone che lo compongono sono sempre rieleggibili.
Ogni persona facente parte del Consiglio Direttivo può presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di dimissioni di una singola persona del Consiglio Direttivo, qualora sia mantenuto in ogni caso il numero minimo previsto di cinque componenti, è facoltà del/della Presidente nominare per cooptazione un nuovo componente, la cui durata in carica equivarrà al termine residuo del mandato della persona che si è dimessa. La detta nomina sarà ratificata nella prima Assemblea Associativa successiva.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto in caso di mancanza del numero minimo previsto di cinque componenti del Consiglio medesimo o in caso di dimissioni del/della Presidente.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione verrà firmato dal/dalla Presidente, Segretario/a, ed eventualmente dagli scrutatori/scrutatrici in caso di votazioni.
E’ possibile l’intervento dei membri del consiglio direttivo alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i consiglieri favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve essere inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Art. 11 Convocazione Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente dell’Associazione con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi, anche a mezzo fax o e-mail, e comunque con altro strumento equipollente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole delle maggioranza delle persone che lo compongono.
Non sono valide le deleghe.

Art. 12 Presidente
Il/La Presidente dell’Associazione, è eletto/a dall’Assemblea, e dura in carica tre anni. Il suo mandato è sempre rinnovabile. Ha rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle rispettive determinazioni.
Il/La Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio la nomina di due Vice-Presidenti, che sostituiranno il/la Presidente nei casi di impossibilità temporanea o di sua assenza. Il/La Presidente potrà conferire procura a terzi per singoli atti e/o categorie di atti, previa specifica delibera del consiglio direttivo.
L’Assemblea può eleggere un/una Presidente onorario/a dell’Associazione. Tale nomina non rappresenta una carica sociale, non potrà votare ma potrà partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee dell’Associazione.
La Presidenza e il Comitato Direttivo devono essere scelti fra Soci/e del Festival dei Popoli.

Art. 13 Collegio dei probiviri
L'Assemblea potrà nominare un Collegio dei Probiviri. Questo sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti/e fra Soci/e.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Il Collegio, dopo le elezioni, nomina al suo interno il Presidente, Vice Presidente e Segretario/a.
Decade dalla carica ogni componente che senza giustificato motivo sia assente per due volte consecutive nello stesso esercizio, alle adunanze collegiali.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri per essere valide debbono essere votate a maggioranza dei suoi componenti.
Non sono valide le deleghe.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra Soci/e e fra Soci/e e gli Organi associativi, nonché di interpretare, su richiesta di chi vi abbia legittimo interesse, le norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 14 Collegio dei revisori
Qualora non sia imposto dalla legge, l’Associazione potrà nominare una persona nel ruolo di revisore unico/a o un Collegio di Revisori guidato da un/a Sindaco/a.
L'organo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Istituzione e sul suo concreto funzionamento.
Il/La Sindaco/a che senza giustificato motivo non partecipa, in un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decade dall’ufficio.
Il/La revisore unico/a o il Collegio di revisori sono nominati dall’Assemblea di Soci/e. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti/e anche tra non soci/e e se scelti/e fra soci/e, nel rispetto della normativa sulla incompatibilità così come disciplinata dal presente Statuto.
L'organo dura in carica per tre anni e può essere rieleggibile.
Il Collegio elegge al suo interno il/la Presidente, che deve possedere i requisiti di legge per l’esercizio della carica.

Art. 15 Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, al termine dell’esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all’Assemblea che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio unitamente al preventivo per l’anno in corso.
Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione non ha fini di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale a persone associate, né a persone che hanno lavorato, collaborato, amministrato, né a componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Durata e scioglimento
L’Associazione rimane in vita fino a diversa decisione dell’Assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea di Soci/e con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone aventi diritto, con deliberazione che ne indichi i motivi, nomini un/a liquidatore/liquidatrice, e fissi la destinazione del patrimonio sociale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri/e, di cui due nominati/e da ciascuna parte e un/a terzo/a, con funzione di Presidente, scelto/a congiuntamente dai due arbitri/e.
In caso di disaccordo il/la Presidente sarà scelto/a dal/dalla Presidente del Tribunale di Firenze, cui spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro/a, se non designato/a dalle due parti.

Art. 19 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017.

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